opinioni a confronto sito giuridico

affidamento al secondo classificato

  • Messaggi
  • OFFLINE
    lillo1
    Post: 3.951
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 16/10/2010 11:02


    Art. 140. (11)
    Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o
    risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
    (art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies
    decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)
    1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso
    di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per
    grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare
    progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
    procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
    stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
    lavori.


    la possibilità di scorrimento della graduatoria è prevista per il caso di fallimento dll'applatatore eper il caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 136 commi 1 - 3)
    e quando la risoluzione avviente per grave ritardo (art. 136, commi 4 - 6) che fo? devo rifare la gara?



    lillo1
  • OFFLINE
    ferrari.m
    Post: 3.416
    Registrato il: 23/06/2003
    Utente Master
    00 16/10/2010 11:29
    Re:
    lillo1, 16/10/2010 11.02:



    Art. 140. (11)
    Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o
    risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
    (art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies
    decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)
    1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso
    di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per
    grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare
    progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
    procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
    stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
    lavori.


    la possibilità di scorrimento della graduatoria è prevista per il caso di fallimento dll'applatatore eper il caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 136 commi 1 - 3)
    e quando la risoluzione avviente per grave ritardo (art. 136, commi 4 - 6) che fo? devo rifare la gara?


    In questo caso non mi addentro nell'analisi della norma, ma, applicando il buon senso, mi sembra che tutti conveniamo che il "grave ritardo" non sia che una delle possibili fattispecie di "grave inadempimento", quindi direi che anche in questo caso si possa contattare il secondo classificato.

    Tra l'altro se volessimo considerarle fattispecie differenti e guardassimo la rubrica dell'articolo 136, questa recita: "Art. 136. Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo", poi nei sei commi si parla solo di grave inadempimento e grave ritardo, e la grave irregolarità dove è finita?
    [SM=g27812]
    [Modificato da ferrari.m 16/10/2010 11:32]
    _________________
    ferrari.m
    φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
    "Un uomo la cui reputazione si basa sulla sua abilità in una tecnica è uno stupido. Concentrando tutta la sua energia in un solo campo, certamente vi eccelle, ma non è interessato ad altro. Un uomo simile è inutile."
    (Hagakure, I, 147)
  • OFFLINE
    lillo1
    Post: 3.953
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 16/10/2010 22:27
    difatti così ci siamo regolati, applicando il buon senso e invocando il principio dell'economia nel procedimento. ma avevo bisogno di conforto, ci siamo posti il problema di una eventuale impugnativa da parte della precedente ditta, con cui il contratto è stato risolto...

    lillo1
  • OFFLINE
    ferrari.m
    Post: 3.417
    Registrato il: 23/06/2003
    Utente Master
    00 17/10/2010 09:22
    La ditta prima classificata avrebbe avuto interesse ad impugnare la risoluzione del contratto, più che l'affidamento al secondo classificato.

    Comunque lieto di averti confortato. [SM=g27828]
    _________________
    ferrari.m
    φφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφφ
    "Un uomo la cui reputazione si basa sulla sua abilità in una tecnica è uno stupido. Concentrando tutta la sua energia in un solo campo, certamente vi eccelle, ma non è interessato ad altro. Un uomo simile è inutile."
    (Hagakure, I, 147)
  • OFFLINE
    lillo1
    Post: 3.954
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 17/10/2010 11:15
    Re:
    ferrari.m, 17/10/2010 9.22:

    La ditta prima classificata avrebbe avuto interesse ad impugnare la risoluzione del contratto, più che l'affidamento al secondo classificato.

    Comunque lieto di averti confortato. [SM=g27828]




    certamente, e sicuramente lo farà.
    ma facendo un ragionamento un po' arzigogolato, potrebbe sussistere l'interesse (sostanziale) anche a impugnare l'affidamento al secondo, perchè la loro difesa si fonda sul fatto che a loro avviso i lavori non erano eseguibili perchè il progetto esecutivo era carente e mal fatto, e insufficiente sugli standards minimi di sicurezza (e perciò pretenderebbero di essere risarciti). quindi, se un'altra ditta i lavori li esegue, smentisce clamorosamnete la loro tesi. il che, però, non è detto che sia sufficiente a fondare un interesse processuale a ricorrere contro l'affidamento. mah, staremo a vedere.



    lillo1