Art. 140. (11)
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
(art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies
decreto-legge n. 35/2005, conv. in legge n. 80/2005)
1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso
di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori.
la possibilità di scorrimento della graduatoria è prevista per il caso di fallimento dll'applatatore eper il caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento (art. 136 commi 1 - 3)
e quando la risoluzione avviente per grave ritardo (art. 136, commi 4 - 6) che fo? devo rifare la gara?